Dal 3 agosto 2026 è operativo il nuovo quadro previsto dal decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, che recepisce la direttiva europea RED III e modifica la disciplina nazionale sull’impiego delle fonti rinnovabili negli edifici. Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio ed entrato in vigore il 4 febbraio 2026, interviene in particolare sul D.Lgs. 199/2021.
La novità principale è l’estensione degli obblighi di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili (FER): non riguardano più soltanto le nuove costruzioni e le ristrutturazioni di maggiore entità, ma anche le ristrutturazioni importanti di secondo livello e gli interventi qualificabili come ristrutturazione dell’impianto termico. Per le pratiche interessate, il riferimento è alla data di presentazione della richiesta del titolo edilizio.
Le percentuali di copertura dei fabbisogni attraverso fonti rinnovabili sono differenziate: 60% per le nuove costruzioni, 40% per le ristrutturazioni importanti di primo livello e 15% per quelle di secondo livello e per le ristrutturazioni degli impianti termici.
Le nuove disposizioni interessano direttamente anche i Comuni, chiamati sia a verificare il rispetto dei requisiti nell’ambito delle pratiche edilizie, sia a disciplinare specifiche modalità per l’installazione da parte di terzi di impianti rinnovabili sugli edifici pubblici. L’inosservanza degli obblighi previsti dalla legge può comportare il diniego del titolo edilizio.