È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Interno del 12 giugno 2026 che aggiorna la disciplina dei rimborsi delle spese sostenute dagli amministratori locali per le missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del Comune in cui ha sede l’ente. Il provvedimento sostituisce il precedente decreto del 4 agosto 2011.
La principale novità riguarda l’aggiornamento dei limiti di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, che vengono ora ricondotti ai parametri previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell’Area Funzioni locali. In particolare, per il soggiorno non sono più previsti gli importi fissi stabiliti nel 2011: viene assunto anche per queste spese il riferimento al trattamento previsto dal CCNL dei dirigenti, compresa la possibilità di rimborso del pernottamento in albergo di categoria quattro stelle.
Il rimborso riguarda esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate. La liquidazione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell’amministratore, che deve allegare la documentazione delle spese e una dichiarazione relativa alla durata e alle finalità della missione. Se la spesa effettivamente sostenuta è inferiore ai limiti previsti dal CCNL, viene rimborsato l’importo effettivo, senza possibilità di compensazione tra le diverse tipologie di spesa.
Resta inoltre riconosciuta agli enti locali la possibilità, nell’esercizio della propria autonomia finanziaria, di ridurre gli importi dei rimborsi. Per gli enti in dissesto, strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è obbligatoria una riduzione non inferiore al 5%.
Il nuovo decreto, frutto anche delle richieste avanzate dall’ANCI per aggiornare una disciplina ormai risalente a quindici anni fa, supera quindi i precedenti tetti predeterminati e introduce un parametro oggettivo e aggiornabile, collegando il trattamento delle missioni degli amministratori locali a quello previsto per i dirigenti dell’Area Funzioni locali.