Il decreto del Ministro dell’Interno del 7 agosto 2026 definisce, a decorrere dal 2026, modalità, criteri e termini per l’attribuzione dei contributi statali straordinari ai Comuni interessati da fusioni realizzate dal 2014 in poi. La principale novità recepita dal decreto è l’estensione della durata del sostegno: per queste fusioni i contributi possono essere erogati per un periodo massimo di 17 anni, a seguito dell’allungamento di ulteriori sette anni disposto dal decreto-legge n. 200/2025, convertito dalla legge n. 26/2026.
Il contributo è pari al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti agli enti per il 2010, nei limiti delle risorse disponibili. Il tetto massimo è di 2 milioni di euro per ciascun beneficiario per gli enti con popolazione complessiva inferiore a 100 mila abitanti e di 10 milioni di euro per gli enti, non derivanti da incorporazione, con popolazione superiore a 100 mila abitanti.
Se le richieste superano le risorse stanziate, viene data priorità alle fusioni o incorporazioni con maggiore anzianità, applicando una maggiorazione del 4 per cento per ogni anno di anzianità. Se invece le risorse disponibili risultano superiori alle richieste, le somme eccedenti vengono ripartite sulla base della popolazione e del numero dei Comuni originari.
Il decreto disciplina infine gli adempimenti: le Regioni devono trasmettere al Ministero dell’Interno la legge regionale istitutiva della fusione entro il mese successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale. Il contributo decorre dall’anno della fusione se questa ha effetto entro gennaio; per le fusioni con decorrenza successiva, dall’anno seguente.